In una controversia nella quale sia stato già riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità civile è improponibile la domanda spiegata in corso di causa o nell’atto di appello per il riconoscimento della diversa prestazione pensione di inabilità o indennità di accompagnamento, anche in presenza di un aggravamento delle condizioni di salute, ostandovi il principio della necessaria domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c.
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Set 2015