Nella valutazione dell’invalidità non si deve tener conto della somma delle malattie. E’ la capacità da lavoro il parametro che fa la differenza.
I parametri dell’invalidità civile non possono essere utilizzati nella valutazione dell’invalidità ex legge 222/1984. Si dovrà,invece, far riferimento alla capacità lavorativa del soggetto in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Corte di Cassazione sez. lavoro sent. 44710/2016