Previdenza ed assistenza sciale – Assegni familiari (d.p.r. n. 797/1955) – Anticipazione da parte del datore di lavoro e conguaglio – Indebita percezione – recupero diretto da parte del datore di lavoro

In materia di assegni familiari, il meccanismo di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto con quanto deve essere corrisposto a titolo di contributi, comporta l’obbligo, da parte dello stesso datore di lavoro, in caso di prestazioni indebitamente erogate, di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle dovute dal datore di lavoro al lavoratore a qualsiasi titolo e in dipendenza del rapporto di lavoro. In ogni caso l’INPS non deve attendere l’avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretenderne giudizialmente il pagamento.