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Set 2015

Pensione

Previdenza ed assistenza sociale – Decesso del coniuge pensionato o assicurato – Pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, anche se separato (art. 22, l. n. 903/1965) – Requisiti – Prova dell’esistenza del rapporto coniugale – Sufficiente

L’art. 22 della legge n. 903/1965, che regola le modalità di accesso alla pensione di reversibilità a favore del coniuge, non richiede quale requisito per l’accesso al trattamento la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge o lo stato di bisogno, ma solamente la prova dell’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato. Lo scopo della norma è infatti quello di offrire una tutela al coniuge superstite all’eventuale stato di bisogno, senza che questa evenienza necessariamente debba verificarsi.